RISCALDAMENTO DOMESTICO, CALDAIE PROFESSIONALI,
STUFE E TERMOSTUFE A PELLET

22 febbraio 2022

Detrazioni fiscali: BONUS CASA

Con il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 chi acquista un prodotto per il riscaldamento domestico a biomassa (legna e pellet) ha la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per due tipologie di interventi:

  • ■  Ristrutturazione Edilizia (BONUS-CASA )
  • ■  Riqualificazione Energetica (ECOBONUS)

 

 

BONUS CASA

Detrazione fiscale al 50% per interventi di Ristrutturazione Edilizia

Questo incentivo è disciplinato dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e prevede una detrazione fiscale del 50% in dieci anni sulla spesa effettuata da privati su immobili residenziali anche per l’acquisto di una stufa, una cucina o un camino a legna o a pellet effettuato fino al 31/12/2021, a patto che l’acquisto rientri all’interno di un più ampio progetto di risparmio energetico o ristrutturazione edilizia della propria abitazione.

Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e questa detrazione prevede sempre rate annuali (10) di pari importo da dedurre dall’imponibile IRPEF del soggetto.

La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza di opere edilizie come specificato alla lettera h) dell’articolo 16 del Dpr sopra indicato: è quindi sufficiente la semplice installazione / sostituzione dell’apparecchio a biomassa, in applicazione della normativa vigente in materia di risparmi energetici.

La Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e l’installazione di camini e stufe a biomassa aventi un rendimento non inferiore al 70%, ed installati da un Professionista abilitato in conformità alle leggi vigenti, con il rilascio della Dichiarazione di conformità dell’impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008.

Il combustibile da utilizzare dovrà essere conforme a quanto previsto dal costruttore nel suo libretto di istruzioni, dove è indicata la classe di qualità del pellet da utilizzare in riferimento alla norma ISO 17225-2.

Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante i seguenti dati:
■  Causale del versamento con riferimento alla norma:
    Articolo 16-bis del Dpr 917/1986
■  Numero fattura con data
■  Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
■  Codice fiscale del beneficiario della detrazione

Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per l’impianto e l’attestato del Produttore.

 

Infine, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale “Detrazioni fiscali Enea” entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Per semplificare la trasmissione delle informazioni l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto delle guide e delle tabelle riassuntive disponibili nel sito “Efficienza energetica Enea / detrazioni-fiscali / bonus-casa”. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre messo a disposizione una guida riepilogativa che riassume le regole di applicazione ed i vincoli relativi.

 

N.B. Per il Bonus Casa le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito NON possono essere applicate al semplice intervento di “installazione di generatori a biomasse” come descritto alla lettera h) del DPR 917/1986. Mentre, sempre per il Bonus Casa, le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito possono essere applicate se l’installazione dell’impianto tecnologico rientra nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio (con presentazione dei titoli autorizzativi previsti dalla legge vigente, cfr. DPR 380/2001).